La SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, è necessaria per realizzare tutti quei lavori che non è possibile realizzare mediante la CILA, in quanto rientrano nella classificazione di interventi di manutenzione straordinaria pesante che comportano la modifica o la realizzazione di parti strutturali o nel caso si intervenga sulle facciate e prospetti.

Le diverse tipologie di interventi:

  • di manutenzione straordinaria “pesante”, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
  • di restauro e di risanamento conservativo “pesante” qualora riguardino le parti strutturali;
  • di ristrutturazione edilizia cosiddetta “semplice” o “leggera” compresi quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria preesistente, nonché gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza;
  • per gli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente;
  • varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo varianti in corso d’opera che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso.